IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SUPERIORE
                         DELLA MAGISTRATURA
  Visto l'art. 129 dell'ordinamento giudiziario;
  Visto  l'art. 48  del decreto  del Presidente  della Repubblica  16
settembre 1958, n. 916;
  Vista la delibera in data 11 giugno 1998, con la quale il Consiglio
superiore  della  magistratura,  sentito  il  Ministro  di  grazia  e
giustizia, ha  determinato le  norme per  il tirocinio  degli uditori
giudiziari;
                                Emana
              il seguente regolamento per il tirocinio
degli uditori giudiziari:
                               Art. 1.
                         Funzione, direzione
                   e organizzazione del tirocinio
  1. Funzioni  del tirocinio  sono la formazione  professionale degli
uditori giudiziari  e la verifica della  loro idoneita' all'esercizio
delle funzioni giudiziarie.
  2.  Il Consiglio  superiore della  magistratura dirige,  organizza,
coordina   e  controlla   il  tirocinio   degli  uditori   giudiziari
avvalendosi dei  consigli giudiziari, delle  commissioni distrettuali
per  gli  uditori giudiziari  previste  dall'art.  9, dei  magistrati
collaboratori  previsti  dall'art.   10,  dei  magistrati  affidatari
previsti dall'art.  11 e del comitato  scientifico previsto dall'art.
29, comma  3, del regolamento  interno del Consiglio  superiore della
magistratura.