IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA Visto l'art. 129 dell'ordinamento giudiziario; Visto l'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916; Vista la delibera in data 11 giugno 1998, con la quale il Consiglio superiore della magistratura, sentito il Ministro di grazia e giustizia, ha determinato le norme per il tirocinio degli uditori giudiziari; Emana il seguente regolamento per il tirocinio degli uditori giudiziari: Art. 1. Funzione, direzione e organizzazione del tirocinio 1. Funzioni del tirocinio sono la formazione professionale degli uditori giudiziari e la verifica della loro idoneita' all'esercizio delle funzioni giudiziarie. 2. Il Consiglio superiore della magistratura dirige, organizza, coordina e controlla il tirocinio degli uditori giudiziari avvalendosi dei consigli giudiziari, delle commissioni distrettuali per gli uditori giudiziari previste dall'art. 9, dei magistrati collaboratori previsti dall'art. 10, dei magistrati affidatari previsti dall'art. 11 e del comitato scientifico previsto dall'art. 29, comma 3, del regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura.